Regole più severe contro il commercio di avorio
L'Unione Europea ha annunciato una modifica al Regolamento UE 865/2006, che si concentra sempre più sul commercio intracomunitario di avorio. Al commercio di strumenti musicali si applicano norme differenziate.

Il commercio di oggetti contenenti avorio lavorato, ad eccezione degli strumenti musicali o dei loro accessori che contengono avorio e sono stati legalmente acquistati prima del 1975 (elefante asiatico) o del 1976 (elefante africano), è vietato a meno che non si tratti di strumenti musicali "utilizzati esclusivamente a scopo decorativo". Lo strumento deve quindi essere stato suonato "di recente" - un concetto che richiede ancora alcuni chiarimenti da parte della Commissione.
Le scorte di avorio grezzo acquisite legalmente possono continuare a essere utilizzate per sostituire parti di avorio in strumenti fabbricati prima del 1975/1976. Tuttavia, la fabbricazione di nuovi strumenti a partire da questi stock è ora vietata. Per gli strumenti cosiddetti "antichi" (anteriori al 1947) è richiesto un certificato CITES, mentre in precedenza erano esenti da tale obbligo.
Articolo originale:
https://www.fim-musicians.org/de/eu-ivory-ban-2021-12/