Clausole di non concorrenza per gli insegnanti di musica
Dalla consulenza legale dell'Associazione Pedagogica Musicale Svizzera SMPV: la dott.ssa iur. Yvette Kovacs, consulente legale della SMPV e avvocato a Zurigo, risponde alle domande dei membri della SMPV.
Domanda di un socio SMPV: La mia scuola di musica ha iniziato a offrire lezioni per adulti. Ha inviato a tutti gli insegnanti un avviso di cancellazione e ha chiesto loro di firmare un nuovo contratto in cui l'insegnante non è più autorizzato a dare lezioni private di musica nel bacino di utenza della scuola di musica. In via eccezionale, il divieto di concorrenza sarà revocato se l'insegnante di musica comunicherà alla scuola di musica gli studenti interessati e ne otterrà l'autorizzazione.
Domanda di un altro socio SMPV: Un'insegnante di musica ha rassegnato le dimissioni da una scuola di musica e ha ricevuto una lettera dal direttore didattico in cui si affermava che i suoi alunni sarebbero rimasti nella scuola di musica. L'insegnante di musica ha dovuto confermarlo con la sua firma e rispedire la lettera al direttore.
Principi fondamentali: durante un rapporto di lavoro continuativo, il dipendente è soggetto all'obbligo di diligenza e fedeltà in applicazione dell'art. 321 a CO (Codice delle obbligazioni svizzero). In particolare, esso stabilisce che, durante la durata del rapporto di lavoro, il dipendente non può svolgere alcun lavoro per conto di terzi dietro compenso se in tal modo viola il suo dovere di lealtà, in particolare se entra in concorrenza con il datore di lavoro. Si ritiene che vi sia concorrenza se vengono offerti servizi equivalenti che soddisfano le stesse esigenze della clientela e che riguardano una clientela almeno parzialmente sovrapponibile. Questo vale in toto per i dipendenti a tempo pieno. I dipendenti a tempo parziale spesso dipendono finanziariamente dalla possibilità di svolgere un'altra attività. Accettando un carico di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro e il dipendente presumono quindi tacitamente che il dipendente eserciterà ulteriori attività secondarie, in particolare nel suo campo di attività tradizionale, e che il divieto di concorrenza sia derogato. Tuttavia, questa presunzione di tacita approvazione da parte del datore di lavoro si applica solo se non ci sono conflitti di interesse tra i vari lavori a tempo parziale e il dovere di lealtà previsto dal diritto del lavoro è quindi rispettato. Le parti possono anche concordare espressamente che il lavoro a tempo parziale concorrente è vietato. Invece di un divieto assoluto di altri lavori a tempo parziale, nella pratica sono diffuse norme secondo cui la concorrenza di altri lavori a tempo parziale può essere esercitata solo con il previo consenso scritto del datore di lavoro.
In linea di principio, è lecito per un datore di lavoro stipulare contratti solo a condizione che gli insegnanti non si impegnino in attività concorrenti, sia privatamente che con altre scuole di musica. Le scuole di musica sono anche libere di emettere un cosiddetto preavviso di licenziamento con cambio di contratto, dando un preavviso formale e tempestivo di licenziamento e richiedendo la stipula di un nuovo contratto con tale clausola di non concorrenza. Inoltre, alle scuole di musica non è vietato per legge introdurre un obbligo di notifica e di autorizzazione per tali attività in concorrenza, invece di un divieto assoluto. L'approccio della scuola di musica è quindi legalmente corretto.
Per i dipendenti che ricevono un'offerta di questo tipo dal proprio datore di lavoro è necessario chiarire quanto segue:
-Obiettivamente: si tratta di attività in concorrenza tra loro?
Se nella scuola di musica vengono insegnati solo bambini/giovani o solo adulti, le lezioni private o le lezioni presso un'altra scuola non sono in concorrenza se non vengono affrontati gli stessi gruppi di allievi.
-A livello locale: l'attività concorrente di un insegnante si svolge anche nel bacino di utenza della scuola di musica?
L'insegnante è in concorrenza con la scuola di musica solo se si rivolge agli stessi gruppi di allievi, cioè se gli allievi a cui insegna l'insegnante sarebbero venuti alla scuola di musica senza l'attività dell'insegnante. Pertanto, il bacino di utenza della scuola di musica deve essere specificamente limitato in tali regolamenti e l'attività privata deve essere svolta leggermente al di fuori di esso.
-Contenuto: lo strumento o la materia specifica è insegnata dall'insegnante di musica della scuola di musica?
Se un insegnante di musica insegna privatamente altri strumenti o materie rispetto a quelli offerti dalla scuola di musica, non è in concorrenza con la scuola e può insegnare senza ulteriori discussioni.
In ogni caso, non rispettare l'obbligo di fedeltà previsto dal contratto di lavoro, in particolare la clausola di non concorrenza, è pericoloso, in quanto ciò ha portato ripetutamente a licenziamenti senza preavviso nella prassi giudiziaria.
Fondamento: il divieto di concorrenza di cui all'art. 321 a. CO termina con la cessazione del rapporto di lavoro. Ciò significa che un dipendente può in linea di principio accettare un nuovo impiego privatamente o presso un datore di lavoro in concorrenza con il precedente immediatamente dopo la cessazione del contratto di lavoro. È irrilevante che il dipendente uscente possa portare con sé le conoscenze essenziali del suo precedente impiego e utilizzarle ora al servizio del nuovo datore di lavoro o a proprio vantaggio privato.
Questa situazione può essere evitata solo se il datore di lavoro e il dipendente concordano una clausola di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 340 e segg. CO). Tuttavia, tale clausola di non concorrenza è vincolante solo entro limiti ristretti. In particolare, il dipendente deve aver avuto accesso alla clientela o a segreti di produzione e commerciali durante il rapporto di lavoro e l'uso di queste conoscenze deve essere in grado di causare un danno significativo al datore di lavoro. Inoltre, una clausola di non concorrenza post-contrattuale deve essere concordata per iscritto, altrimenti non è valida. Non sono sufficienti accordi verbali o via e-mail. Inoltre, la clausola di non concorrenza deve essere ragionevolmente limitata in termini di luogo, tempo e oggetto e può superare i tre anni solo in circostanze molto particolari. Le clausole di non concorrenza eccessive non possono essere applicate in tribunale, ma saranno limitate o annullate dal giudice di conseguenza. Per gli insegnanti di musica vale quindi quanto segue:
- Una clausola di non concorrenza post-contrattuale non si applica automaticamente.
- Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l'insegnante di musica è libero di decidere se desidera lavorare presso altre scuole di musica e/o come insegnante privato.
- Non vi è alcun obbligo di stipulare una clausola di non concorrenza.
- Una clausola di non concorrenza è valida solo se scritta, cioè firmata a mano o con firma autenticata.
- Una clausola di non concorrenza deve essere chiaramente e rigorosamente limitata in termini di luogo, valida per meno di 3 anni e limitata solo all'attività svolta presso la scuola di musica.
Anche se tutti questi requisiti sono soddisfatti quando si concorda una clausola di non concorrenza, il dipendente ha buone probabilità che una clausola di non concorrenza post-contrattuale venga classificata come non valida da un tribunale. Questo per i seguenti motivi:
Il patto di non concorrenza è vincolante solo se il rapporto di lavoro consente al dipendente di conoscere la clientela o i segreti di produzione e d'affari e se l'uso di queste conoscenze potrebbe danneggiare in modo significativo il datore di lavoro (art. 340 cpv. 2 CO). Secondo la dottrina e la giurisprudenza consolidate, non c'è spazio per una clausola di non concorrenza se il rapporto con i clienti si basa principalmente sulle capacità particolari del dipendente, sulle sue competenze personali e se il rapporto tra lui e i clienti è principalmente di natura personale. In questo caso, i clienti non seguono il dipendente per le conoscenze acquisite dal datore di lavoro, ma per le speciali qualità e capacità personali del dipendente. In questo caso, il dipendente non utilizza le competenze acquisite dal datore di lavoro dopo il contratto, ma le sue caratteristiche personali, il cui utilizzo non può essere vietato da una clausola di non concorrenza. Ciò è stato affermato nella prassi giudiziaria, ad esempio, per gli istruttori di ginnastica e di danza, per i parrucchieri per signora, per gli istruttori di equitazione e, nel cantone di Ginevra, per gli insegnanti di pianoforte. In tutte queste professioni, le prestazioni e il successo del dipendente non dipendono principalmente dalle conoscenze e dai servizi offerti dal datore di lavoro, ma dalle caratteristiche personali. Queste ultime sono determinanti per l'eventuale cambiamento della clientela, e quanto più il dipendente può agire in modo creativo e libero, tanto più è probabile che ciò avvenga (sentenza dell'Alta Corte di Zurigo del 4 marzo 2008, DTF 130III353 e segg. e DTF 138III67 e segg.) C'è quindi una buona probabilità che anche una clausola di non concorrenza post-contrattuale apparentemente valida non venga protetta da un tribunale su questa base e che il dipendente possa lavorare liberamente o in concorrenza con l'ex datore di lavoro dopo la cessazione del contratto di lavoro.
La clausola di non concorrenza decade se il dipendente può provare uno dei seguenti reati:
- Se il datore di lavoro non ha un interesse significativo a mantenere il programma (cessa l'attività o non offre più la materia in questione).
- Se il datore di lavoro pone fine al rapporto di lavoro senza che il dipendente gli abbia fornito una ragionevole causa per farlo.
- Se il dipendente interrompe il rapporto di lavoro per un motivo giustificato di cui il datore di lavoro è responsabile.
È importante chiarire sempre la validità di una clausola di non concorrenza, soprattutto perché la violazione di una clausola di non concorrenza valida può avere gravi conseguenze: Da un lato, il datore di lavoro può chiedere la cessazione dell'attività concorrente, dall'altro il risarcimento dei danni (ad esempio, la perdita di profitti) e, se concordato, sanzioni contrattuali.
L'insegnante di musica non è tenuto a firmare tale lettera del direttore didattico. Senza questa firma, non si applica alcuna clausola di non concorrenza postcontrattuale (a meno che tale clausola non sia già stata stipulata nel contratto di lavoro o in altro modo). L'insegnante di musica può quindi riprendere gli allievi che ha portato alla scuola di musica dopo la fine del rapporto di lavoro, se lo desidera. Tuttavia, anche se fosse stata concordata una clausola di non concorrenza scritta prima o in risposta a questa lettera, l'insegnante di musica avrebbe buone probabilità che questa venga dichiarata nulla da un tribunale per i motivi sopra menzionati. È quindi opportuno chiarire la situazione proprio in questi casi e non lasciarsi limitare nell'organizzazione della propria vita professionale postcontrattuale. È importante che l'insegnante di musica informi il dirigente scolastico che è improbabile che una clausola di non concorrenza post-contrattuale per gli insegnanti di musica sia legalmente applicabile. Non esiste una sentenza della Corte Suprema in merito, ma solo sentenze cantonali. Ciò significa che, in ultima analisi, non si può escludere un certo rischio residuo prima che sia disponibile una sentenza del tribunale federale. Tuttavia, vale la pena di difendersi sia dalla firma che dall'applicazione di tale clausola di non concorrenza.